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INCREMENTI VOLUMETRICI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA
QUALITA’ ENERGETICA E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI IN ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 2, 5 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE N.22/2009

“INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE
LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE”;


A) Art. 2 della LR 22/2009:

INCREMENTI VOLUMETRICI AMMISSIBILI NEGLI INTERVENTI
DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

In caso di demolizione e ricostruzione sono ammessi incrementi della volumetria utile sino ad un
massimo del 35 per cento del volume preesistente, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale
n.22/2009, scaglionati in funzione del livello di prestazione raggiunto. Il livello di prestazione è
sinteticamente espresso dal punteggio finale dell’edificio che emerge dalla valutazione rispetto
alle prestazioni energetico - ambientali, da considerare sia nel progetto sia nell’edificio realizzato.
L’incremento volumetrico ammesso è proporzionale al punteggio finale raggiunto dall’edificio
realizzato attraverso l’applicazione del Protocollo Itaca Marche sintetico come di seguito indicato:
Punteggio raggiunto nella fase di edificio realizzato pari a 1,5 - incremento volumetrico
del 25%
Punteggio raggiunto nella fase di edificio realizzato pari o maggiore a 2,5 - incremento volumetrico
del 35%
Per i valori intermedi di applica l’interpolazione lineare.


B) Art. 5 della LR 22/2009:

PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’
DEGLI EDIFICI

L’utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori della scala di prestazione stabilita per
ciascun criterio secondo quanto descritto nelle relative schede di valutazione, sono dimostrati nel
progetto allegato al permesso di costruire o alla DIA ed asseverati dal progettista.
Copia delle valutazioni e della relativa documentazione dimostrativa degli interventi di demolizione
e ricostruzione insieme alla scheda di progetto (allegato 3) spuntando la dicitura “attestato di
conformità del progetto”, compilata con i valori derivanti dalle caratteristiche del progetto, è quindi
inviata al Comune.
La scheda di progetto è trasmessa dal Comune alla Regione entro 15 giorni dalla data di efficacia
del titolo edilizio.
Il conseguimento di dette tecniche costruttive e prestazioni è asseverato dal direttore dei lavori o
altro professionista abilitato con la richiesta del certificato di agibilità. Il suddetto tecnico compila la
medesima scheda (allegato 3) con i valori relativi alla costruzione realizzata spuntando la dicitura
“attestato di costruzione” e la invia al Comune contestualmente con la richiesta del certificato di
agibilità.
La scheda di costruzione è trasmessa dal Comune alla Regione entro 15 giorni dal ricevimento di
richiesta del certificato di agibilità dell’edificio insieme con la documentazione relativa alla
valutazione della sostenibilità dell’edificio.
In mancanza di detti requisiti e della presentazione della comunicazione stessa non può essere
certificata l’agibilità dell’intervento realizzato.


C) Art: 7 della LR 22/2009:

DELLA LR 22/2009: CONTROLLI DELLA SOSTENIBILITA’ DEGLI EDIFICI
La Regione effettua controlli semestrali nella misura del 5% rispettivamente sui progetti, 5%sui
cantieri e 5% sugli edifici realizzati entro i 5 anni dall’agibilità degli stessi.

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